Cos’è la cessione del credito?

La PROTESIS SRL offre ai propri clienti la possibilità di usufruire della cessione del credito.

Come funziona la cessione del credito

Chiunque effettui interventi che usufruiscono delle detrazioni fiscali, può decidere di cedere (in tutto o in parte) alla PROTESIS SRL la propria quota di detrazione fiscale e beneficiare subito dell’incentivo senza dover aspettare, di norma, dieci anni.

Ad esempio, a fronte di una ipotetica spesa di 10’000,00 € che usufruisce del 65% di detrazioni fiscali in 10 anni (650,00 €/anno), con la cessione del credito il cliente spenderebbe solo 3’500,00 €. In caso contrario dovrebbe far fronte all’intera spesa ed attendere 10 anni per ricevere il rimborso.

Sarà il cessionario al quale è stato attribuito il credito d’imposta a poter utilizzare l’importo riconosciuto in compensazione, in dieci rate di pari importo.

A partire dal 2018 la cessione del credito spetta non solo per i lavori effettuati in condominio, ma anche per quelli in edifici privati.Questa possibilità consente di accedere alle detrazioni fiscali anche ai contribuenti in no tax area.

Limiti di spesa Sisma_Bonus-1
Limiti di spesa Sisma_Bonus-2
Tabelle tratte dalla guida sismabonus dell’Agenzia delle Entrate, agg. Febbraio 2019.

Fino al 2017, la cessione del credito era ammessa esclusivamente nel caso di lavori in condominio che interessassero almeno il 25% della superficie dell’edificio e per quelli finalizzati al miglioramento della prestazione energetica sia invernale che estiva.A partire dai lavori effettuati dal 1° gennaio 2018, la cessione del creditoè stata estesa anche per ilavori effettuati su singole unità immobiliari, sia per i contribuenti in no tax area che per coloro che sono tenuti al regolare versamento dell’Irpef.

Limiti di spesa eco_Bonus-1
Tabelle tratte dalla guida ecobonus dell’Agenzia delle Entrate, agg. Febbraio 2019.
Limiti di spesa eco_Bonus-2
Tabelle tratte dalla guida ecobonus dell’Agenzia delle Entrate, agg. Febbraio 2019.

Sempre dal 1° gennaio 2018, è stata introdotta una nuova detrazione maggiorata per i lavori che siano contestualmente utili sia al miglioramento delle prestazioni energetiche che alla riduzione del rischio sismico degli edifici condominiali situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3.

La misura della detrazione è pari:

  • all’80 per cento delle spese in caso di passaggio ad una classe di rischio inferiore;
  • all’85 per cento in caso di passaggio a due classi di rischio inferiore.

Interventi su parti comuni dei condomini o su singole unità immobiliariAliquota di detrazioneCessione del credito
SERRAMENTI E INFISSI – SCHERMATURE SOLARI – CALDAIE A BIOMASSA – CALDAIE CONDENSAZIONE Classe A
50%SI
CALDAIE CONDENSAZIONE Classe A + sistema termoregolazione evoluto – POMPE DI CALORE – SCALDACQUA A PDC – COIBENTAZIONE INVOLUCRO – COLLETTORI SOLARI – GENERATORI IBRIDI – SISTEMI BUILDING AUTOMATION – MICROCOGENERATORI65%Si
COIBENTAZIONE INVOLUCRO CON SUPERFICIE INTERESSATA >25% DELLA SUPERFICIE DISPERDENTE70%SI
COIBENTAZIONE INVOLUCRO CON SUPERFICIE INTERESSATA >25% DELLA SUPERFICIE DISPERDENTE + QUALITA’ MEDIA DELL’INVOLUCRO75%SI
COIBENTAZIONE INVOLUCRO CON SUPERFICIE INTERESSATA >25% DELLA SUPERFICIE DISPERDENTE + RIDUZIONE 1 CLASSE RISCHIO SISMICO80%SI
COIBENTAZIONE INVOLUCRO CON SUPERFICIE INTERESSATA >25% DELLA SUPERFICIE DISPERDENTE + RIDUZIONE 1 CLASSE RISCHIO SISMICO85%SI

I dati da comunicare per la cessione del credito

Il soggetto che intende effettuare la cessione dell’ecobonus e sismabonus, a meno che i dati utili non siano contenuti nella delibera condominiale che ha approvato l’esecuzione dei lavori e le quote imputabili ai singoli, deve comunicarli all’amministratore di condominio entro il 31 dicembre dell’anno in cui in cui è stata sostenuta la spesa.

I dati che il soggetto cedente deve comunicare all’amministratore di condominio ai fini della cessione del credito d’imposta sono:

  • l’avvenuta cessione del credito;
  • l’accettazione da parte del cessionario;
  • nome, cognome e codice fiscale del beneficiario;
  • nome, cognome e codice fiscale propri.

L’amministratore di condominio poi deve comunicare all’Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio dell’anno successivo l’accettazione del cessionario e inoltre consegnare al condomino la certificazione delle spese a lui imputabili, fornendo il protocollo telematico con cui ha effettuato la segnalazione alle Entrate.

In caso contrario la cessione del credito corrispondente all’ecobonus e sismabonus sarà inefficace.

Le tempistiche della fruizione

L’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che ritiene non rilevante la forma utilizzata per procedere alla cessione del credito. L’unica condizione imprescindibile è che l’amministratore del condominio (o, nei casi previsti, il condomino incaricato), comunichi all’Agenzia delle entrate l’avvenuto trasferimento del bonus.

Chi lo ha acquisito ne può disporre dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il cedente ha sostenuto la spesa. Può utilizzarlo in compensazione o, a sua volta, cederlo in tutto o in parte, dandone comunicazione all’Agenzia attraverso apposite funzionalità telematiche.
  

Cessione del credito: non è necessario registrare l’atto

Secondo l’Agenzia, l’atto di cessione, anche se redatto in forma scritta, è esonerato dall’obbligo di registrazione, così come tutti gli atti e documenti relativi all’attuazione del rapporto tributario.
Niente obbligo di registrazione, infine, anche nel caso di cessione redatta in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata.

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