Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 sono entrate in vigore le nuove agevolazioni fiscali Ecobonus e Sismabonus che prevedono la detrazione del 110% delle spese relative a lavori di efficientamento energetico e miglioramento sismico degli edifici esistenti, consentendo così al committente di effettuare i lavori a costo zero.
ECOBONUS, COS’E’ E COME FUNZIONA
L’ecobonus prevede detrazioni pari al 110% delle spese per gli interventi di riqualificazione energetica.
Il beneficio, valido per le spese sostenute dal 01/07/2020 al 31/12/2021, può essere ripartito in cinque rate annuali di pari importo, con possibilità di optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione (un provvedimento delle Entrate indicherà le modalità attuative). In alternativa è possibile avvalersi dello sconto in fattura, con facoltà di successiva cessione.
Gli interventi agevolabili in materia di riqualificazione energetica sono:
- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, per una spesa massima agevolabile di 60’000,00 €;
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione per una spesa massima agevolabile di 30’000,00 €;
- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione per una spesa massima agevolabile di 30 000€.
Condizione essenziale per accedere all’agevolazione è che i lavori apportino un miglioramento di due classi energetiche, o comunque il miglioramento del rendimento energetico di una classe se questo è il massimo possibile e che deve essere dimostrato dall’attestato di prestazione energetica asseverato da un tecnico abilitato.
Altri tipi di intervento, anche se ufficialmente non rientranti nel superbonus (per esempio la sostituzione degli infissi, schermature solari, pannelli fotovoltaici, ecc.), rientrano nella nuova agevolazione del 110% se compiute assieme ai lavori appartenenti alle tre categorie sopra riportate e concorrono al miglioramento di due classi energetiche.
Sono escluse dal superbonus le unità unifamiliari che non siano abitazione principale. Sono invece agevolate le seconde case in condominio.
SISMABONUS
Usufruiscono del superbonus al 110% anche i lavori per il miglioramento sismico degli edifici. Anche il sismabonus è valido per le spese sostenute dal 01/07/2020 al 31/12/2021.
Mentre la normativa precedente prevedeva aliquote di detrazione variabili, a seconda del livello di miglioramento sismico raggiunto, l’aliquota ora viene unificata e comprende gli immobili residenziali e non residenziali, prima e seconda casa. Sono esclusi però gli immobili in fascia sismica 4, dove il rischio di terremoto è scarso o nullo.
A differenza dell’ecobonus, che individua le categorie di lavori incentivabili, per il sismabonus non è possibile stabilire a priori quali siano gli interventi che rientrano nella nuova agevolazione del 110% in quanto prescindono da un’analisi di vulnerabilità sismica dell’edificio. Un tecnico strutturista (ingegnere o architetto), dopo aver effettuato gli opportuni rilievi, studi e valutazioni, redige il progetto di miglioramento sismico idoneo.